Sez. 3, Sentenza n. 9052 del 21/06/2002 (Rv. 555223 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Risultanze anagrafiche - Valore presuntivo - Prova contraria - Onere relativo - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
La residenza del convenuto nel luogo attestato dalle risultanze anagrafiche, ai fini della validità della notifica degli atti giudiziari, in particolar modo della citazione, è meramente presuntiva, ma il superamento, con qualsiasi mezzo di prova, è onere dell'interessato (nella specie la Corte ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto che il certificato di residenza non era sufficiente a provare l'irregolarità della notificazione e che era onere dell'appellante che lamentava tale irregolarità dimostrare l'effettiva lontananza dal luogo di residenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)