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Sez. 3, Sentenza n. 9052 del 21/06/2002 (Rv. 555223 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Risultanze anagrafiche - Valore presuntivo - Prova contraria - Onere relativo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555223-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

La residenza del convenuto nel luogo attestato dalle risultanze anagrafiche, ai fini della validità della notifica degli atti giudiziari, in particolar modo della citazione, è meramente presuntiva, ma il superamento, con qualsiasi mezzo di prova, è onere dell'interessato (nella specie la Corte ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto che il certificato di residenza non era sufficiente a provare l'irregolarità della notificazione e che era onere dell'appellante che lamentava tale irregolarità dimostrare l'effettiva lontananza dal luogo di residenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)