Sez. 2, Sentenza n. 4518 del 05/05/1998 (Rv. 515097 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Individuazione - Risultanze anagrafiche - Valore presuntivo - Prova contraria - Onere probatorio.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
La residenza del convenuto nel luogo attestato dalle risultanze anagrafiche, ai fini della validità della notifica degli atti giudiziari, in particolar modo la citazione, è meramente presuntiva, ma il superamento, con qualsiasi mezzo di prova, è onere dell'interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2627
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)