Sez. 1, Sentenza n. 1366 del 12/05/1971 (Rv. 351607 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI TRA ORGANI DI UN UFFICIO GIUDIZIARIO - QUESTIONE ATTINENTE ALLA COMPETENZA ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DOGLIANZA PER LA REDAZIONE DELLA SENTENZA DA PARTE DI GIUDICE DIVERSO DALL'ISTRUTTORE - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI TRA ORGANI DI UN UFFICIO GIUDIZIARIO - QUESTIONE ATTINENTE ALLA COMPETENZA ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DOGLIANZA PER LA REDAZIONE DELLA SENTENZA DA PARTE DI GIUDICE DIVERSO DALL'ISTRUTTORE - INAMMISSIBILITA.*
Non attengono alla Competenza le questioni circa la ripartizione delle funzioni tra i vari organi facenti parte di un ufficio giudiziario unitariamente considerato. E, pertanto, inammissibile in Sede di regolamento di Competenza la censura con la quale si deduce che la sentenza impugnata sia stata redatta da un giudice diverso da quello investito della istruzione della causa. (V 1271'69, mass n 339915).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)