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Sez. 3, Sentenza n. 1271 del 21/04/1969 (Rv. 339915 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - COMPETENZA DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE - FRAZIONABILITA TRA I SUOI COMPONENTI - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO SE UN PROVVEDIMENTO RIENTRI NELLE ATTRIBUZIONI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE O DEL COLLEGIO - QUESTIONE DI COMPETENZA - NON CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1969-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339915-01

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - COMPETENZA DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE - FRAZIONABILITA TRA I SUOI COMPONENTI - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO SE UN PROVVEDIMENTO RIENTRI NELLE ATTRIBUZIONI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE O DEL COLLEGIO - QUESTIONE DI COMPETENZA - NON CONFIGURABILITA.*

La Competenza attribuita a ciascun organo giurisdizionale non e suscettibile di ulteriori frazionamenti nell'ambito dello stesso giudice tra i componenti di questo. Di conseguenza, lo stabilire se un provvedimento (nella specie, il provvedimento da adottare sulla domanda di sospensione di un procedimento esecutivo immobiliare) debba essere reso dal giudice dell'esecuzione o dal collegio, non costituisce una questione di Competenza ai sensi dell'art.42 cod.proc.civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)