Sez. 3, Sentenza n. 9203 del 18/12/2012 Cc. (dep. 26/02/2013) Rv. 254514 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Provvedimento dello Stato cui è stata richiesta l'estradizione di limitazione della libertà personale - Mancata indicazione di limiti temporali - Violazione art. 5 CEDU - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di mandato di arresto europeo, il provvedimento emesso dal giudice dello Stato cui sia stata richiesta l'estradizione, impositivo della libertà su cauzione con obbligo di dimora e di non allontanamento nelle ore notturne dalla propria abitazione nonché di presentazione per tre giorni alla settimana alla polizia, non viola l'art. 5 della Convenzione EDU. (In motivazione la Corte ha ritenuto che la fattispecie sia riconducibile alla restrizione della libertà di circolazione di cui all'art. 2 del Protocollo addizionale n. 4, e, anche sotto tale profilo, ha escluso che l'assenza di limiti temporali in relazione alla misura cautelare determini l'obbligo di rinvio pregiudiziale finalizzato a valutare l'eventuale violazione di diritti fondamentali).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957, Tratt. Internaz. 17/03/1978 art. 2, Legge 18/10/1984 num. 755, Prot. 4 Conv. Dir. Uomo art. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)