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Sez. 6, Sentenza n. 16198 del 18/02/2008 Cc. (dep. 17/04/2008) Rv. 239675 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Convenzione europea di estradizione - Reati di natura fiscale - Secondo Protocollo aggiuntivo del 1978 - Rilevanza delle soglie di punibilità previste dalla legislazione italiana - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239675-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, reso esecutivo in Italia con legge 18 ottobre 1984, n. 755, che consente l'estradizione anche per i reati di natura fiscale, il principio della "doppia incriminabilità specifica" va inteso nel senso che tra le figure penalmente rilevanti dell'una e dell'altra legislazione vi sia una equivalenza delle concezioni repressive, senza pretendere una loro totale sovrapponibilità, essendo inevitabile la modulazione delle varie ipotesi di reato rispetto alla specificità e complessità delle discipline fiscali. Ne consegue che non assumono rilievo le soglie di punibilità, legate all'ammontare delle imposte evase, previste dalla legislazione italiana. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito in relazione alla richiesta estradizionale, avanzata dal governo della Romania, avente ad oggetto la condotta di omessa dichiarazione dei redditi, per un importo inferiore alla soglia di punibilità prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957, Tratt. Internaz. 17/03/1978 art. 2, Legge 18/10/1984 num. 755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)