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Sez. U, Sentenza n. 669 del 10/03/1971 (Rv. 350412 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - MEDICI - ONORARI MINIMI - OBBLIGO DI OSSERVANZA - ESONERO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350412-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - MEDICI - ONORARI MINIMI - OBBLIGO DI OSSERVANZA - ESONERO - CONDIZIONI.*

Il medico professionista resta esonerato dal rispetto della normativa generale, ed in particolare dall'osservanza degli onorari minimi, ai sensi dell'art 2 della legge 21 febbraio 1963, n 244, solo se ed in quanto gli ordini professionali lo abilitino a ricevere un corrispettivo delle sue prestazioni professionali in misura e con modalita diversè tale abilitazione e prevista dalla legge unicamente come conseguenza della sussistenza di accordi tra gli ordini medesimi e gli enti mutualistici ed assistenziali, e quindi soltanto nei modi e per i tempi previsti in tali accordì qualora gli accordi manchino, perche non si riferiscono alle specifiche prestazioni o perche non siano stati ancora perfezionati od abbiano cessato di avere efficacia per decorso del termine ivi previsto, l'abilitazione viene a mancare e resta applicabile la norma generale, cui il professionista non puo sottrarsi, senza venir meno ai suoi doveri di appartenente all'ordine.*

Riferimenti normativi: Legge 21/02/1963 num. 244 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)