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Sez. L, Sentenza n. 5675 del 19/10/1988 (Rv. 460210 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - TARIFFE PROFESSIONALI - PATTI IN DEROGA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA TARIFFA PROFESSIONALE PER INGEGNERI ED ARCHITETTI.*
Stato
decisa il 1988-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460210-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - TARIFFE PROFESSIONALI - PATTI IN DEROGA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA TARIFFA PROFESSIONALE PER INGEGNERI ED ARCHITETTI.*

L'inderogabilità dei minimi di tariffe professionali di per sè non comporta, in Mancanza di corrispondente ed espressa previsione di legge (come quella, ex art. 42 legge n. 794 del 1942, per i minimi tariffari di avvocati e procuratori), la nullità, ai sensi dell' art. 1418 cod. civ., del patto in deroga ai minimi predetti, il quale può risultare anche per facta concludentia, secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi. (principio affermato con riguardo all'articolo unico della legge 5 maggio 1976 n. 340, interpretato autenticamente dall'art. 6 della legge 1 luglio 1977 n. 404 ed affermativo dell'inderogabilità di alcuni minimi della tariffa professionale per ingegneri ed architetti). (V 224/86, mass n 443863; (V 1053/80, mass n 404526; (V 3273/79, mass n 399656; (V 669/71, mass n 350412).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 05/05/1976 num. 340, Legge 01/07/1977 num. 404 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)