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Sez. 3, Sentenza n. 19918 del 18/07/2008 (Rv. 604282 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO | Formazione - Giudizio di legittimità - Poteri della Cassazione - Interpretazione degli atti processuali - Ammissibilità - Formazione progressiva del giudicato - Conseguenza - Onere della parte di impugnare la statuizione del giudice di secondo grado relativa all'esistenza del giudicato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604282-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO

Il principio secondo cui, nell'interpretazione degli atti processuali per accertare se su una determinata questione si sia formato il giudicato, la Corte di cassazione non é vincolata dall'interpretazione compiuta dai giudici di appello va coordinato con i principi che regolano la formazione progressiva del giudicato; ne consegue che, qualora il giudice di secondo grado abbia affermato la preclusione al riesame di una domanda tra le parti per l'esistenza sulla stessa del giudicato, la parte, ove intenda impedire il passaggio in giudicato di tale statuizione, ha l'onere di impugnarla denunziandone gli errori e i vizi ai sensi dell'art. 360 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)