Sez. 3, Sentenza n. 11322 del 21/07/2003 (Rv. 565303 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO | Formazione - Giudizio di legittimità - Poteri della cassazione - Interpretazione della sentenza di merito nonché degli atti del procedimento - Ammissibilità - Fattispecie in tema di perdita di chance.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Qualora occorra accertare se sia formato il giudicato nell'ambito dello stesso processo, nel verificare se una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado sia stata o non impugnata la corte di cassazione non è vincolata dall'interpretazione degli atti processuali compiuta dai giudici di appello, ma ha il potere dovere di valutare direttamente tali atti, al fine di stabilire se rispetto alla questione, su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione di detta questione nel giudizio di appello, con la conseguente preclusione di ogni esame della stessa. (nel caso di specie la S.C. ha escluso l'intervenuta formazione del giudicato interno, in quanto il giudice di primo grado si era pronunciato solo rispetto alla perdita di chance rispetto all'attività di calciatore dilettante svolta dall'attore, e nulla aveva detto in merito alla perdita di chance dello stesso rispetto all'attività di calciatore professionista, laddove l'attore aveva proposto appello proprio perché non gli era stato riconosciuto il danno patrimoniale che assumeva di aver subito perdendo la chance di diventare un professionista).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)