Sez. 5, Sentenza n. 6379 del 17/03/1999 Ud. (dep. 21/05/1999) Rv. 213403 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Eccezionalità dell'istituto - Potere del giudice - Vincoli e condizioni - Richiesta - Accoglimento - Motivazione - Rigetto - Motivazione implicita - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
In tema di giudizio di appello, poiché il vigente cod. proc. pen. pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)