Sez. 3, Sentenza n. 230 del 09/11/2006 Ud. (dep. 10/01/2007) Rv. 235809 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Prova già acquisita e prova nuova ma nota alle parti - Presupposti di ammissione - Impossibilità di decidere allo stato degli atti - Prova nuova sopravvenuta e prova scoperta dopo il giudizio di primo grado - Presupposti di ammissione - Utilità per la decisione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Il giudice di appello, ove sia richiesta la riassunzione di una prova già acquisita o l'assunzione di una prova nuova, perché nota alle parti nel giudizio di primo grado ma non acquisita, dà luogo alla rinnovazione solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti ed in tale giudizio deve apprezzare la necessità dell'integrazione anche in relazione alle prospettive di riforma della sentenza impugnata ed alla idoneità della stessa a giustificare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza; ove invece sia richiesta l'assunzione di una prova nuova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, ne valuta la mera utilità, fuori dei casi di prova dichiarativa nei procedimenti per taluno dei delitti di cui all'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen., non essendo indispensabile per l'assunzione della prova che essa si prospetti come decisiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)