Sez. L, Sentenza n. 5768 del 11/04/2003 (Rv. 562098 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Durata massima del lavoro a termine - Individuazione tramite contrattazione collettiva - Ammissibilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
La legge n. 230 del 1962 (come la successiva legge, del 2001) non prevede una durata massima del contratto di lavoro a termine (eccetto che per i dirigenti di azienda), tuttavia ben può la contrattazione collettiva integrare tale disciplina di fonte legale con la previsione di un termine massimo di durata, senza che a ciò sia di ostacolo la circostanza che l'art. 23 legge n. 56 del 1987 preveda una delega alla contrattazione collettiva limitata all'individuazione di ulteriori fattispecie che legittimano l'apposizione del termine, posto che ciò non esclude che sul diverso piano negoziale l'autonomia contrattuale collettiva possa esplicarsi ampiamente, con l'unico limite del rispetto sulle norme inderogabili.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)