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Sez. L, Sentenza n. 9617 del 21/07/2000 (Rv. 538655 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Stato attuale della legislazione - Ipotesi di legittima assunzione temporanea - Elencazione - Particolare riferimento alle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva ex art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Rapporto di continuità di tale disposizione con la legge n. 230 del 1962 - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538655-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Nello stato attuale dell'ordinamento è possibile procedere ad assunzioni temporanee, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge n. 230 del 1962 anche nelle seguenti ulteriori ipotesi: a) in relazione alla fattispecie delle cosiddette punte stagionali di attività (introdotta dalla legge n. 18 del 1978 con riguardo ai soli settori del commercio e del turismo e poi generalizzata a tutti i settori economici dall'art. 8 bis del D.L. n. 17 del 1983, convertito nella legge n. 79 del 1983); b) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali per le finalità e alle condizioni stabilite dalla legge n. 84 del 1986; c) "nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale", secondo quanto stabilito dall'art. 23 della legge n. 56 del 1987; d) nell'ipotesi di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, alle condizioni stabilite dall'art. 8 della legge n. 223 del 1991. Dall'analisi della disciplina legale si desume, con particolare riguardo alla fattispecie sopra riportata sub c), che, non contenendo l'art. 23 della legge n. 56 del 1987 cit. norme speciali di deroga alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro temporaneo stabilita dalla legge n. 230 del 1962, anche nelle ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva occorre far riferimento alla legge n. 230 cit. per quel che si riferisce alle conseguenze sul piano sanzionatorio dell'illegittimità della clausola di apposizione del termine. Ne consegue che pure nelle suddette ipotesi il rapporto a termine si converte in sede giudiziale in rapporto a tempo indeterminato sia quando il contratto sia stato stipulato al di fuori dei casi previsti dall'art. 1, comma primo, della menzionata legge n. 230 del 1962 sia quando vi siano state successive assunzioni a termine di per sè legittime, ma intese, nel loro insieme, a eludere le disposizioni di quest'ultima legge. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato elusive della disciplina dettata dalla legge n. 230 del 1962 le successive assunzioni a termine, susseguitesi per un congruo periodo di tempo senza soluzione di continuità, di una dipendente di un teatro stabile il cui datore di lavoro aveva richiamato le clausole della contrattazione collettiva prevedenti l'ammissibilità nell'attività teatrale di contratti a tempo determinato per una sola giornata, rinnovabili di giorno in giorno anche per più giornate consecutive).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST., Legge 25/03/1986 num. 84, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 8 bis, Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)