Sez. 1, Sentenza n. 1745 del 15/06/1974 (Rv. 369911 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - FONDATEZZA E RILEVANZA - VALUTAZIONE NEGATIVA - DEDUZIONE COME MOTIVO - PRECLUSIONE - DIRETTA RIPROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - POTERE DELLA CASSAZIONE. *
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - FONDATEZZA E RILEVANZA - VALUTAZIONE NEGATIVA - DEDUZIONE COME MOTIVO - PRECLUSIONE - DIRETTA RIPROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - POTERE DELLA CASSAZIONE. *
Non puo costituire motivo di ricorso per Cassazione la valutazione negativa che il giudice del merito faccia circa la Rilevanza e la fondatezza di una questione di legittimita costituzionale, sollevata dalla parte. Questa ha facolta di riproporre la questione direttamente alla Corte di Cassazione, la quale, anche quando ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata, non cassa per tale motivo la sentenza impugnata, ma rimette alla Corte costituzionale la sola questione di legittimita della legge, per poi provvedere sui motivi di ricorso alla stregua della disciplina normativa quale risulta anche sulla base della decisione della Corte costituzionale.*
Riferimenti normativi: Legge 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)