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Sez. 1, Sentenza n. 4450 del 25/11/1976 (Rv. 383170 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - RIGETTO DELLA DENUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - IMPUGNAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE NEL SUCCESSIVO GRADO DI GIUDIZIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383170-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - RIGETTO DELLA DENUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - IMPUGNAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE NEL SUCCESSIVO GRADO DI GIUDIZIO - AMMISSIBILITA.*

La questione di incostituzionalita puo essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio. Di fronte alla reiezione della denuncia di incostituzionalita la parte ha l'Onere di non lasciare passare in giudicato la statuizione che applica la norma di dubbia legittimita, ma non gia quella di impugnare, come tale, la pronuncia negativa sull'accesso alla Corte che non passa in giudicato, attesa la possibilita di riproposizione su istanza di parte o di rilevabilita d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. (V 1635/75, mass n 375238; (V 1745/74, mass n 369911; (V 1670/73, mass n 364571; (V 675/73, mass n 362813).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)