Sez. 1, Sentenza n. 2989 del 26/09/1990 Cc. (dep. 31/10/1990) Rv. 185610 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - NOZIONE.*
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - NOZIONE.*
La condizione generale per l'emissione di un qualsiasi provvedimento cautelare è la sussistenza di gravi indizi, cioè di elementi probatori che quantitativamente e qualitativamente valutati nella loro essenza e nella loro coordinazione logica, nel rispetto dei principi di cui all'art. 192 nuovo cod. proc. pen., resistendo ad interpretazioni alternative, conducano, pur senza raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna, a ritenere fondatamente che il reato accertato sia attribuibile all'imputato. (V mass n 184282; (V mass n 184281).*
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)