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Sez. 1, Sentenza n. 1108 del 23/04/1990 Cc. (dep. 11/05/1990) Rv. 184281 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184281-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - NOZIONE - FATTISPECIE.*

Gli indizi di colpevolezza, occorrenti per l'applicazione di misure cautelari, devono essere gravi, e cioè devono lasciar presumere che il reato è attribuibile all'imputato in termini di rilevante probabilità, pur senza avere lo stesso grado di certezza e concludenza delle prove necessarie per l'affermazione della responsabilità. (nella specie è stato escluso che possa costituire grave indizio una sola chiamata in correità, isolata e non suffragata da elementi estrinseci).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)