Sez. 5 - , Sentenza n. 4011 del 19/12/2018 Ud. (dep. 28/01/2019) Rv. 275484 - 01
REATO - REATO IMPOSSIBILE | Reato impossibile - Inidoneità dell'azione ex art. 49, comma secondo, cod. pen. - Riferimento alla concreta offensività della condotta - Necessità - Fattispecie.
REATO - REATO IMPOSSIBILE
Ai fini della inidoneità dell'azione costitutiva del reato impossibile, ex art. 49, comma secondo, cod. pen. è necessario avere riguardo alla offensività in concreto del bene giuridico tutelato che, in sede di vaglio della rilevanza penale della condotta di furto, si specifica nella considerazione del rapporto tra il valore del bene sottratto e la lesione del bene giuridico tutelato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva omesso di valutare il rapporto tra il valore del bene sottratto, pari a sette euro, e la lesione del bene giuridico tutelato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49 com. 2, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)