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Sez. 5, Sentenza n. 26876 del 28/04/2004 Ud. (dep. 15/06/2004) Rv. 229872 - 01

REATO - REATO IMPOSSIBILE | Reato impossibile per inidoneità dell'azione - Assolutezza ed attualità - Necessità - Conseguenze - Fattispecie: furto di energia elettrica.
Stato
decisa il 2004-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229872-01

REATO - REATO IMPOSSIBILE

In tema di reato impossibile (art. 49, comma secondo, cod. pen.), l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta nel senso che la condotta dell'agente, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, deve essere priva di determinazione causale nella produzione dell'evento; ne deriva che non sussiste l'inidoneità, nel caso in cui la condotta non sia stata inoffensiva ma abbia prodotto gli effetti previsti dalla legge incriminatrice (furto di energia elettrica), determinando un danno per la P.O., sia pure di lieve entità, ed un profitto, sia pure limitato, dell'agente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49 com. 2, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)