Sez. 2, Sentenza n. 21637 del 21/10/2010 (Rv. 615048 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE | Sanzione relativa all'uso di apparecchi e congegni che riproducono il gioco del poker - Finalità di ordine pubblico - Sussistenza - Natura di regola tecnica - Esclusione - Fondamento - Omessa comunicazione alla Commissione europea - Violazione della normativa comunitaria - Esclusione.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative relative all'uso di apparecchi e congegni per il gioco, la previsione di cui all'art. 110, comma 7-bis, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - secondo cui tali apparecchi o congegni non possono riprodurre il gioco del poker - è da ritenere una norma di chiusura posta per finalità di ordine pubblico e priva della natura di regola tecnica, poiché non riguarda le caratteristiche strutturali, meccaniche o di funzionamento della macchina, bensì solo le modalità di svolgimento del gioco con essa praticabile; ne consegue che, mancando la natura di regola tecnica, il legislatore nazionale non è tenuto alla previa comunicazione alla Commissione europea prevista dall'art. 8 della Direttiva 34/98/CE e l'eventuale omissione di tale preventivo adempimento non comporta violazione della normativa comunitaria ed è ininfluente ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal citato art. 7-bis.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 7 n. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 com. 7 n. 2, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 22 com. 3, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 22/06/1998 num. 34 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)