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Sez. 1, Sentenza n. 2762 del 22/06/1987 Cc. (dep. 19/08/1987) Rv. 176569 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - DESUNTI DA PROCEDIMENTI PENALI ANCORA IN CORSO O DEFINITI CON PROSCIOGLIMENTO CON FORMULA DUBITATIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176569-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - DESUNTI DA PROCEDIMENTI PENALI ANCORA IN CORSO O DEFINITI CON PROSCIOGLIMENTO CON FORMULA DUBITATIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nell'ambito del procedimento di prevenzione ben possono essere utilizzati elementi desumibili anche da procedimenti definiti con proscioglimento per insufficienza di prova od ancora in corso, data l'autonomia di tale procedimento rispetto a quello penale. Quel che importa, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, è che si tratti di elementi concreti, autonomamente apprezzati dal giudice della prevenzione, mentre non è richiesto, come nel procedimento penale, che tali elementi assumano il valore di piena prova di responsabilità; diversità che appunto costituisce la più rilevante caratteristica di differenziazione tra i due procedimenti.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)