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Sez. 1, Sentenza n. 1701 del 12/06/1990 Cc. (dep. 18/07/1990) Rv. 184950 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - AUTONOMIA RISPETTO AL PROCEDIMENTO PENALE - ELEMENTI DI GIUDIZIO TRATTI DA QUEST'ULTIMO - OBBLIGO DEL GIUDICE DELLA PREVENZIONE DI PROCEDERE AD UNA VALUTAZIONE AUTONOMA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184950-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - AUTONOMIA RISPETTO AL PROCEDIMENTO PENALE - ELEMENTI DI GIUDIZIO TRATTI DA QUEST'ULTIMO - OBBLIGO DEL GIUDICE DELLA PREVENZIONE DI PROCEDERE AD UNA VALUTAZIONE AUTONOMA - SUSSISTENZA.*

In tema di misure di prevenzione, stante l'autonomia del relativo procedimento, il giudice non può esaurire il proprio compito col richiamare sic et simpliciter eventuali provvedimenti coercitivi emessi in Sede penale o l'ordinanza di rinvio a giudizio o sentenze di assoluzione per insufficienza di prove ovvero anche di condanna non definitive, ma ha l'Obbligo di procedere ad una valutazione autonoma degli elementi probatori, pur se tratti da procedimenti penali in corso o definiti, sia specificando gli elementi concretamente considerati, sia spiegando le ragioni della loro valenza per una prognosi di pericolosità sociale, comune o qualificata. (V mass n 180545, ed ivi citate; (V mass n 178118, ed ivi citate; (V mass n 177432; (V mass n 176569).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)