Sez. L, Sentenza n. 776 del 29/01/1988 (Rv. 457185 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - SCIOGLIMENTO - ONERE O PROVA A CARICO DEL LAVORATORE - DETERMINAZIONE IN VIA EQUITATIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - SCIOGLIMENTO - ONERE O PROVA A CARICO DEL LAVORATORE - DETERMINAZIONE IN VIA EQUITATIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Spetta al lavoratore, che pretende il pagamento del lavoro straordinario, dare la prova dell'effettiva prestazione di esso, senza che il compenso per lo stesso (il cui criterio di Determinazione è fissato dalla stessa legge, sulla base della retribuzione corrisposta per il lavoro ordinario, con le debite maggiorazioni) possa essere determinato con criteri di mera equità; né il giudice del merito, ancorché libero di accertare con apprezzamento incensurabile in Sede di legittimità quale sia stato il numero delle ore straordinarie prestate dal lavoratore, può invece determinare detto numero con una decisione di mera equità. (Conf 57/84, mass n 432317; (Conf 2694/83, mass n 427593).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)