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Sez. L, Sentenza n. 2694 del 19/04/1983 (Rv. 427593 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - PROVA RELATIVA - ONERE DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427593-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - PROVA RELATIVA - ONERE DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Presupposto essenziale del diritto al compenso per il lavoro straordinario è la dimostrazione del suo effettivo espletamento e questa, secondo i principi generali sull'Onere della prova, deve essere fornita dal lavoratore che invoca la corresponsione di detto compenso. Lo stabilire in concreto se, ed in quale misura, la prestazione straordinaria sia stata effettuata è compito esclusivo del giudice del merito, la cui valutazione, quando non risultino violati i suindicati principi in tema di Onere probatorio, è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto sotto il profilo della correttezza e della congruità della motivazione. (V 517/81, mass n 411000).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)