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Sez. L, Sentenza n. 5260 del 25/10/1985 (Rv. 442541 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - INCLUSIONE NEL PREDETTO CALCOLO - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - COMPUTO DI DETTA INDENNITÀ INTEGRATIVA PER GLI ANNI DI SERVIZIO ANTERIORI A TALE DATA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442541-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - INCLUSIONE NEL PREDETTO CALCOLO - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - COMPUTO DI DETTA INDENNITÀ INTEGRATIVA PER GLI ANNI DI SERVIZIO ANTERIORI A TALE DATA - AMMISSIBILITÀ.*

L'indennità integrativa speciale - istituita per il personale statale dall'art. 1 della legge 27 marzo 1959 n. 324 ed estensibile al personale degli enti pubblici (economici e non) ai sensi dell'art. 16 della stessa legge - costituisce (al pari dell'indennità di contingenza) un emolumento diretto a consentire l'adeguamento della retribuzione al costo della vita. Tale emolumento, avendo carattere di compenso continuativo, va computato, ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nella Determinazione dell'indennità di anzianità spettante al personale di un ente pubblico economico (come, nella specie, l'ente autonomo mostra di oltremare), attese la parificazione della base retributiva a quella contributiva previdenziale ed assistenziale, operata dal d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 e la successiva inclusione - per effetto dell'art. 22, secondo comma, della legge 3 giugno 1975 n. 160 - dell'indennità integrativa speciale fra gli elementi della base contributiva. Detta computabilità dell'indennità integrativa ai fini della Determinazione dell'indennità di anzianità - relativamente ai rapporti di lavoro cessati dopo la data di entrata in vigore della citata legge del 1975 - riguarda anche gli anni di servizio anteriori a tale data, essendo impossibile frazionare la disciplina dell'anzianità di servizio in relazione ai vari momenti della anzianità stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 27/05/1959 num. 324 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1959 num. 324 art. 16, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 3 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)