diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 640 del 26/01/1988 (Rv. 457091 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE E DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO - ESTENSIONE AL PROPRIO PERSONALE DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE PREVISTA PER I DIPENDENTI STATALI - RIFERIMENTO ALL'INTERA DISCIPLINA DI DETTA INDENNITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - COMPUTO DELLA MEDESIMA INDENNITÀ IN QUELLA DI ANZIANITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457091-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE E DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO - ESTENSIONE AL PROPRIO PERSONALE DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE PREVISTA PER I DIPENDENTI STATALI - RIFERIMENTO ALL'INTERA DISCIPLINA DI DETTA INDENNITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - COMPUTO DELLA MEDESIMA INDENNITÀ IN QUELLA DI ANZIANITÀ - AMMISSIBILITÀ.*

L'estensione al proprio personale, da parte dell'ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo - ente pubblico economico, che, come tale, intrattiene con i dipendenti rapporti di lavoro soggetti alla disciplina privatistica (art. 2093 cod. civ.) ed alle Disposizioni regolamentari (aventi natura negoziale) dello stesso ente, dell'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti statali dall'art. 1 della legge 27 maggio 1959 n. 324 (modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960 n. 185), estensione effettuata ai sensi e nei limiti dell'art. 16, primo comma, della stessa legge n. 326 del 1959 (modificato dall'art. 7, primo comma, della citata legge n. 185 del 1960), non ha riguardato l'intera disciplina della detta indennità; questa, pertanto, essendo l'equivalente dell'indennità di contingenza, è, ai sensi dell'art. 2121 cod. civ., computabile, in quanto compenso fisso e continuativo, ai fini della Determinazione dell'indennità di anzianità dovuta al personale del detto ente pubblico economico, restando inapplicabile ai relativi rapporti di lavoro la norma del terzo comma del citato art. 1 della legge n. 324 del 1959, affermativa (in relazione al personale statale) della non computabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza (buonuscita) e della indennità di licenziamento (costituente per alcune categorie di personale statale l'equivalente del trattamento di previdenza). (V 4770/86, mass n 447476; (V 5260/85, mass n 442541; (V 2798/82, mass n 420667; (V 4/73, mass n 361737).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 27/05/1959 num. 324 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1959 num. 324 art. 16, Legge 03/03/1960 num. 185 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)