diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2872 del 10/03/1992 (Rv. 476160 - 01)

Società - Di persone fisiche - Società semplice - Rapporti tra soci - Amministrazione - Diritti e obblighi degli amministratori | Liquidazione della società - Azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori - Legittimazione attiva - Spettanza - Liquidatore - Socio, direttamente danneggiato da atto colposo o doloso dell'amministratore - Azione individuale di responsabilità - Esperibilità - Socio commisuratore in regime di amministrazione disgiuntiva - Azione individuale di responsabilità nei confronti di altro coamministratore - Esperibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476160-01

Società - Di persone fisiche - Società semplice - Rapporti tra soci - Amministrazione - Diritti e obblighi degli amministratori

In tema di società di persone in liquidazione, mentre legittimato ad esperire l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, a norma dell'art. 2260 cod. civ., è esclusivamente il liquidatore, va in ogni caso riconosciuta al socio (o al terzo), direttamente danneggiato da atto colposo o doloso dell'amministratore, in applicazione analogica dell'art. 2395 cod. civ., l'azione individuale di responsabilità; tale strumento difensivo deve riconoscersi anche al socio coamministratore, quando viga il regime di amministrazione disgiuntiva, se l'affermazione di responsabilità sia chiesta dal soggetto danneggiato nella sua veste di socio, relativamente ad atti di amministrazione per intero compiuti da altro coamministratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2260, Cod. Civ. art. 2395

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)