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Sez. 1, Sentenza n. 16416 del 25/07/2007 (Rv. 598647 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Società in nome collettivo - Doveri degli amministratori - Violazione - Azione individuale di responsabilità promossa dal socio - Lesione del patrimonio sociale - Non sufficienza - Lesione del valore della quota - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598647-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE

L' azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone, coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali; tuttavia, la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art.2043 cod. civ. ed in applicazione analogica dell'art.2395 cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che le illegittime sottrazioni di somme di pertinenza della società in nome collettivo operate dall'amministratore avessero provocato una lesione dell'integrità del patrimonio sociale e solo indirettamente del valore della quota del singolo socio, essendo dunque infondata l'azione di responsabilità individuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2260, Cod. Civ. art. 2301, Cod. Civ. art. 2395

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)