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Sez. 2, Sentenza n. 2073 del 04/08/1967 (Rv. 329170 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - USO DELLA COSA COMUNE A SERVIZIO DI COSA DI PROPRIETA ESCLUSIVA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1967-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329170-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - USO DELLA COSA COMUNE A SERVIZIO DI COSA DI PROPRIETA ESCLUSIVA - LEGITTIMITA.*

Non in ogni ipotesi l'utilizzazione della cosa comune a beneficio della cosa propria del comunista deve ritenersi vietata; al contrario secondo una corretta applicazione delle norme in materia di condominio e esatta la proposizione inversa, nel senso che i poteri di godimento del compartecipe sulla cosa comune sono estesi fino al limite costituito dal divieto di alterarne la destinazione e di impedirne l'uso agli altri partecipanti secondo il loro diritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)