Sez. 2, Sentenza n. 2073 del 04/08/1967 (Rv. 329170 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - USO DELLA COSA COMUNE A SERVIZIO DI COSA DI PROPRIETA ESCLUSIVA - LEGITTIMITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - USO DELLA COSA COMUNE A SERVIZIO DI COSA DI PROPRIETA ESCLUSIVA - LEGITTIMITA.*
Non in ogni ipotesi l'utilizzazione della cosa comune a beneficio della cosa propria del comunista deve ritenersi vietata; al contrario secondo una corretta applicazione delle norme in materia di condominio e esatta la proposizione inversa, nel senso che i poteri di godimento del compartecipe sulla cosa comune sono estesi fino al limite costituito dal divieto di alterarne la destinazione e di impedirne l'uso agli altri partecipanti secondo il loro diritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)