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Sez. 2, Sentenza n. 1740 del 07/06/1968 (Rv. 333614 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - USO DELLA COSA COMUNE A SERVIZIO DI COSA DI PROPRIETA ESCLUSIVA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1968-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333614-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - USO DELLA COSA COMUNE A SERVIZIO DI COSA DI PROPRIETA ESCLUSIVA - LEGITTIMITA.*

Non in ogni ipotesi l'utilizzazione della cosa comune a beneficio della cosa propria del comunista deve ritenersi vietata al contrario secondo una corretta applicazione delle norme in materia di condominio e esatta la proposizione inversa, nel senso che i poteri di godimento del compartecipe sulla cosa comune sono estesi fino al limite costituito dal divieto di alterarne la destinazione e di impedirne l'uso agli altri partecipanti secondo il loro diritto. Conf. Alla sent. N. 2073-67, massima n. 329170.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)