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Sez. U, Sentenza n. 4813 del 14/07/1983 (Rv. 429704 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - IMMOBILE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE - ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - CONSENSO PRESTATO DA UN'AZIENDA MUNICIPALIZZATA AD UN PRIVATO - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE - CONTROVERSIE RELATIVE A POSIZIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO SCATURENTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE PRIVATISTICO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429704-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - IMMOBILE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE - ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - CONSENSO PRESTATO DA UN'AZIENDA MUNICIPALIZZATA AD UN PRIVATO - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE - CONTROVERSIE RELATIVE A POSIZIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO SCATURENTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE PRIVATISTICO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - NECESSITÀ.*

Qualora un'azienda municipalizzata consenta al privato, su un immobile appartenente al patrimonio indisponibile del comune, l'Esercizio di un'attività di tipo imprenditoriale (nella specie, gestione di mensa e bar presso la rimessa ATAC di tor vergata in Roma), e tale attività comporti un'utilizzazione solo marginale di detto immobile, senza incidere sulla sua destinazione pubblicistica, deve escludersi la ricorrenza di una concessione amministrativa di bene patrimoniale indisponibile e ravvisarsi un rapporto contrattuale privatistico. Ne consegue che la controversia relativa a posizioni di diritto soggettivo scaturenti da detto rapporto, come quella con la quale il privato denunci l'arbitrario distacco dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, sì da rendere impossibile il proseguimento dell'indicata attività, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)