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Sez. 1, Sentenza n. 2972 del 09/04/1990 (Rv. 466532 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - PROCEDIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA - CONDANNA ALLE SPESE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466532-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - PROCEDIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA - CONDANNA ALLE SPESE - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 91 cod. proc. civ., secondo il quale il giudice "con la sentenza che chiude il processo condanna la parte soccombente al rimborso delle spese", trova applicazione con riguardo ad ogni provvedimento, ancorché reso in Forma di ordinanza o decreto, che, nel risolvere contrapposte posizioni, elimini il procedimento davanti al giudice che lo emette, quando, in coerenza con il principio di economia dei giudizi, si renda necessario ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale legata da nesso causale con l'iniziativa dello avversario. Detta norma, pertanto, opera non solo nei procedimenti a cognizione piena ma anche in quelli sommari e cautelari, come nel caso del procedimento promosso ai sensi dello art. 700 cod. proc. civ. per l'adozione di provvedimenti d'urgenza, con la conseguenza che, ove la richiesta della parte istante venga respinta, sicché il procedimento si esaurisca nel senso sopra specificato, deve essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese processuali in favore dell'intimato che abbia resistito a quella richiesta. (Conf 2896/87, mass n 452010; (Conf 2439/86, mass n 445550; (Conf 5715/85, mass n 440705; (Conf 6066/83, mass n 430871; (Conf 3651/80, mass n 407516; (contra 7319/83, mass n 431920; (contra 4905/83, mass n 429704; (contra 3192/83, mass n 428099; (contra 3598/81, mass n 414209; (contra 3892/77, mass n 387581).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)