Sez. 4, Sentenza n. 15409 del 31/10/1978 Ud. (dep. 02/12/1978) Rv. 140522 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - ART 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - RIFERIMENTO AGLI ARTT 3 COST E 23 COD PROC PEN - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - RAGIONI.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - ART 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - RIFERIMENTO AGLI ARTT 3 COST E 23 COD PROC PEN - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - RAGIONI.*
E manifestamente infondata la eccezione di illegittimita costituzionale dell'art 12 legge 3 agosto 1978 n 405, che impone al giudice della impugnazione, il quale dichiari estinto il reato per amnistia, di decidere ugualmente ai soli effetti delle Disposizioni civili della sentenza impugnata, in riferimento agli artt 3 cost e 23 cod proc pen. invero la disciplina dell'art 12 legge 3 agosto 1978 n 405 si inserisce nella linea evolutiva tracciata dalla Corte costituzionale secondo cui il limite contenuto nell'art 23 cod proc pen non costituisce ormai un principio basilare dell'ordinamento e ben puo essere derogato dal legislatore per ragioni di opportunita quali quelle di evitare il pregiudizio del danneggiato e di realizzare l'economia processuale.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)