Sez. 5, Sentenza n. 12448 del 28/05/2007 (Rv. 600088 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Sanatoria delle irregolarità formali in materia di IVA ex art. 19 - bis del d.l. n 41 del 1995 - Estensione alla "IVA intracomunitaria" ex art.3, comma 2 - bis, del d.l. n. 250 del 1995 - Portata - Istanza - Modello approvato con d.m. per l'IVA "interna" - Sanatoria delle irregolarità - Idoneità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la possibilità di definire le irregolarità nelle dichiarazioni IVA prevista dall'art. 19-bis del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, "mediante il versamento della somma di cui al comma 5 sulla base di apposita istanza" redatta in conformità del modello approvato dal Ministero delle finanze (d.m. 25 maggio 1995), è stata estesa alle irregolarità commesse nell'ambito delle operazioni intracomunitarie dall'art. 3, comma 2-bis del d.l. 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349, con un richiamo, per la misura delle sanzioni e "le modalità" da utilizzare, al comma 1 dell'art. 19-bis del d.l. n. 41 del 1995; quanto alla formalità dell'istanza, non è prescritta a pena di inammissibilità né risultano specificati modelli diversi da quelli approvati per l'IVA "interna", sicché la presentazione di un'istanza di cui all'art. 19-bis del d.l. n. 41 del 1995 ma riferita all'IVA intracomunitaria è idonea a sanare la medesima irregolarità (mancata annotazione delle fatture), essendo stabiliti nelle due ipotesi, come si è visto, identiche condizioni ed entità di "solutio" (nella specie regolarmente adempiute dal contribuente).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 19 bis, Decreto Legge 28/06/1995 num. 250 art. 3, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)