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Sez. 5, Sentenza n. 16488 del 19/07/2006 (Rv. 592031 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Sanatoria ex art. 19 bis del d.l. n. 41 del 1995 - Applicabilità in caso di omesso versamento dell'imposta - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592031-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la sanatoria di cui all'art. 19 bis del decreto - legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85, che nel testo originario si applicava soltanto per le irregolarità nelle dichiarazioni IVA e non per le ipotesi di omesso pagamento dell'imposta, con l'art. 5, comma primo, lettera b), n. 2 bis, del decreto - legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 1995, n. 507, che ha modificato l'art. 19 bis del decreto - legge n. 41 del 1995, è stata estesa alle ipotesi di violazioni dell'obbligo di versamento dell'imposta di cui all'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 19 bis, Decreto Legge 02/10/1995 num. 415 art. 5 CORTE COST., Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST., Legge 29/11/1995 num. 507 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)