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Sez. 3, Sentenza n. 1939 del 21/06/1971 (Rv. 352510 - 01)

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - INCENDIO DELLA COSA LOCATA - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CONDUTTORE - PROVA LIBERATORIA - CAUSA NON IMPUTABILE DELL'INCENDIO.*
Stato
decisa il 1971-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352510-01

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - INCENDIO DELLA COSA LOCATA - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CONDUTTORE - PROVA LIBERATORIA - CAUSA NON IMPUTABILE DELL'INCENDIO.*

Ai sensi dell'art 1588 cod civ, il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata derivante da incendio, qualora non provi che siano accaduti per una causa a lui non imputabile. Attesa la natura contrattuale di tale responsabilita, sussiste a carico del conduttore una presunzione generica di colpa, che egli puo vincere solo dimostrando che la causa dell'incendio - identificata in modo positivo e concreto - non era a lui imputabile. (V 1981'68, mass n 334004' 2599'62' 1354'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)