Sez. 3, Sentenza n. 1939 del 21/06/1971 (Rv. 352510 - 01)
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - INCENDIO DELLA COSA LOCATA - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CONDUTTORE - PROVA LIBERATORIA - CAUSA NON IMPUTABILE DELL'INCENDIO.*
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - INCENDIO DELLA COSA LOCATA - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CONDUTTORE - PROVA LIBERATORIA - CAUSA NON IMPUTABILE DELL'INCENDIO.*
Ai sensi dell'art 1588 cod civ, il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata derivante da incendio, qualora non provi che siano accaduti per una causa a lui non imputabile. Attesa la natura contrattuale di tale responsabilita, sussiste a carico del conduttore una presunzione generica di colpa, che egli puo vincere solo dimostrando che la causa dell'incendio - identificata in modo positivo e concreto - non era a lui imputabile. (V 1981'68, mass n 334004' 2599'62' 1354'61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)