Sez. 3, Sentenza n. 1981 del 17/06/1968 (Rv. 334004 - 01)
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTE DELLA COSA LOCATA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CONDUTTORE - LIMITI - CAUSA SCONOSCIUTA - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - SUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTE DELLA COSA LOCATA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CONDUTTORE - LIMITI - CAUSA SCONOSCIUTA - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - SUSSISTENZA.*
Per l'art. 1588 cod. civ. il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa non imputabile a lui. Attesa la natura contrattuale di tale responsabilita, sussiste a carico del conduttore una presunzione generica di colpa, che egli puo vincere solo dimostrando che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non era a lui imputabile in difetto di tale prova la causa sconosciuta della perdita e del deterioramento della cosa locata resta a suo carico. (V. 2599-62 1936-56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)