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Sez. 3, Sentenza n. 10966 del 09/06/2004 (Rv. 573479 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Commercialista - Responsabilità per condotta omissiva - Valutazione di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573479-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

In tema di responsabilità professionale, la valutazione relativa all'esistenza e all'entità della colpa del professionista è rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione completa ed adeguata.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità professionale del commercialista che, non avendo compiuto un esame accurato degli atti rimessigli dal cliente, aveva fatto decorrere i tempi per proporre l'opposizione dinanzi al competente giudice tributario, tenuto in considerazione anche il fatto che, all'epoca, il rito tributario non prevedeva la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali, e la prevedibilità di un imminente condono).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)