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Sez. 3 - , Sentenza n. 11213 del 09/05/2017 (Rv. 644395 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio a carico del cliente - Contenuto - Accertamento giudiziale - Sindacabilità in cassazione - Limiti – Fattispecie in tema di attività di cura di contabilità fiscale.
Stato
decisa il 2017-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644395-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

La responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisone con cui il giudice di merito aveva accolto la pretesa risarcitoria avanzata da un soggetto che, ricevuto un invito a comparire innanzi all’Agenzia delle entrate, aveva trasmesso la relativa documentazioni ai soggetti incaricati di curare la contabilità fiscale, ritenendo sufficiente - ai fini dell’affermazione della loro responsabilità - la prova dell’avvenuta trasmissione dei documenti, nonché della condotta consistita, dapprima, nella negligente assenza all’incontro suddetto, nonché, di seguito, nel suggerimento di proporre una domanda di condono fiscale, rivelatasi soluzione non percorribile giuridicamente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)