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Sez. 1, Sentenza n. 45431 del 03/11/2005 Ud. (dep. 15/12/2005) Rv. 233377 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Inottemperanza all'ordine del Questore di allontanamento dal territorio dello Stato - Giustificato motivo - Presentazione della istanza di emersione ai sensi dell'art. 1 L. n. 222 del 2002 - Rigetto - Sussistenza del giustificato motivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233377-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, il rigetto dell'istanza di emersione ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 192 del 2002, convertito nella L. n. 222 del 2002 integra "ex se" la condizione di carenza di un valido titolo di soggiorno che legittima il Prefetto ad adottare, a prescindere dalle ulteriori motivazioni previste dall' art. 3 della L. n. 241 del 1990, la misura espulsiva in base all'art. 13, comma secondo lett. b), D.Lgs. n. 286 del 1998, presupposto dell'ordine di allontanamento di competenza del Questore, la cui inosservanza, in assenza di giustificato motivo, dà luogo al reato contemplato dall'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/10/2002 num. 222 art. 1 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)