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Sez. 1, Sentenza n. 48863 del 20/11/2003 Cc. (dep. 19/12/2003) Rv. 226631 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reati - Inottemperanza all'ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato - Giustificato motivo - Presentazione di richiesta di sanatoria ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222 del 2002 - Provvedimento amministrativo di data anteriore a quella della istanza di regolarizzazione - Sussistenza del giustificato motivo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226631-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Non costituisce giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, d. lgs. n. 286 del 1998, come introdotto dall'art. 13 della legge n. 189 del 2002 (modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) la condotta del cittadino extracomunitario che si intrattenga in Italia per poter presentare richiesta di sanatoria ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222 del 2002 in data posteriore a quella del provvedimento del questore, essendo quest'ultimo ostativo alla successiva istanza di legalizzazione della sua posizione lavorativa in Italia. (Nella specie il decreto di allontanamento del cittadino extracomunitario era stato emesso il 10 ottobre 2002 e la dichiarazione di "emersione", resa sulla base del d.l. 9 settembre 2002 n. 195, convertito nella legge 9 ottobre 2002 n. 222, era stata presentata dallo straniero il 15 ottobre 2002).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/10/2002 num. 222 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)