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Sez. 3, Sentenza n. 8708 del 09/04/2009 (Rv. 607841 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura in calce o a margine - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Inammissibilità - Rilascio in data successiva - Forma - Atto pubblico o scrittura privata autenticata - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607841-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto quelli sopra individuati; ne consegue che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del cit. art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. (Principio affermato con riguardo alla procura rilasciata, dal liquidatore della società ricorrente, a nuovo difensore in calce alla memoria da questi depositata ex art. 378 cod. proc. civ., dopo che l'originario difensore, che aveva sottoscritto il ricorso nell'interesse della società ed in forza di procura speciale in calce al medesimo atto, aveva comunicato anche alla S.C. la propria rinunzia al mandato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)