Sez. 5, Ordinanza n. 7241 del 26/03/2010 (Rv. 612212 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. - Modifica ex legge n. 69 del 2009 - Estensione degli atti su cui apporre la procura speciale - Ambito temporale di applicazione - Giudizi di primo grado instaurati dopo il 4 luglio 2009 - Regime anteriore - Procura speciale rilasciata su ricorso o controricorso - Necessità - Estensione ad altri atti - Esclusione - Conferimento con atto pubblico o scrittura privata autenticata - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Nel giudizio di cassazione, il nuovo testo dell'art. 83 cod. proc. civ. secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore dell'art. 45 della l. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 83, secondo comma.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 378, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)