diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 17902 del 06/07/2018 (Rv. 649259 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE | Disconoscimento scrittura privata - Mancata verificazione - Omessa statuizione in primo grado sulla utilizzabilità del documento - Onere di reiterare il disconoscimento in appello - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649259-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE

In tema di disconoscimento di scrittura privata, ove a questo, ritualmente e tempestivamente proposto in primo grado, non facciano seguito né una regolare istanza di verificazione, né un'espressa statuizione del giudice circa il valore probatorio del documento medesimo - sebbene esso, di fatto, non venga comunque utilizzato - la parte che ha operato il detto disconoscimento non ha l'onere di reiterarlo in appello, poiché la mancata richiesta di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)