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Sez. 3 - , Sentenza n. 31196 del 27/03/2019 Ud. (dep. 16/07/2019) Rv. 276553 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato di cui all’art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 - Certificato di analisi su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti - Mancata indicazione delle tecniche applicate – Incidenza sulla qualificazione del documento - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276553-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di reato di cui all'art. 258, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che punisce, richiamando "quoad poenam" l'art. 483 cod. pen., la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi, il certificato resta qualificabile come tale anche nel caso in cui in esso non siano esplicitate le attività tecniche che hanno condotto alla formulazione dei dati certificati, incidendo una tale omissione non sulla qualificazione dell'atto, ma sulla valutazione della sua genuinità ovvero sulla correttezza delle conclusioni raggiunte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 258

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)