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Sez. 3, Sentenza n. 29973 del 21/06/2011 Ud. (dep. 27/07/2011) Rv. 251019 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto - Illecito penale - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251019-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o con un formulario con dati incompleti o inesatti non è più sanzionato penalmente nè dal nuovo testo dell'art. 258, comma quarto, del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 (come modificato dall'art. 35 del d.lgs 3 dicembre 2010, n. 205) - che si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e che prevede la sanzione penale per altre condotte (in particolare, per chi, nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla tipologia del rifiuto o fa uso del certificato falso) - né dall'art. 260 bis del medesimo d.lgs n. 152 (come introdotto dall'art. 36 del d.lgs 205 del 2010), che punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla scheda Sistri.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 258, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205 art. 35, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)