Sez. 6, Sentenza n. 378 del 02/03/1967 Ud. (dep. 09/06/1967) Rv. 104572 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO DELLE PENE - ALCUNE PENE NON CONDONABILI - SCIOGLIMENTO E RICOSTITUZIONE DEL CUMULO PER L'APPLICAZIONE ALLE PENE CONDONABILI - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO AL CASO DI PENE CONDONABILI IN MISURA RIDOTTA.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO DELLE PENE - ALCUNE PENE NON CONDONABILI - SCIOGLIMENTO E RICOSTITUZIONE DEL CUMULO PER L'APPLICAZIONE ALLE PENE CONDONABILI - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO AL CASO DI PENE CONDONABILI IN MISURA RIDOTTA.*
Nel caso che l'indulto sia applicabile soltanto a talune delle pene che rientrano in un cumulo, a seguito di concorso di reati, il cumulo deve sciogliersi per l'applicazione del provvedimento di clemenza alle pene condonabili, per quindi ricomporsi con le pene residue e con quelle non suscettibili di condono. Questo principio, col quale viene affermata la scindibilita del cumulo, al fine di prendere in considerazione la natura dei reati dai quali derivano le singole pene, e indicativo di un sistema che deve adottarsi anche quando le pene derivano da condanne pronunciate per reati che non comportano l'esclusione dell'indulto, ma ne riducono la misura. Anche in questo ultimo caso deve aversi riguardo alla stretta connessione fra la pena cumulata e i reati che hanno originata ciascuna delle pene oggetto del cumulo e cio al fine di applicare l'indulto nella misura esatta prevista dal provvedimento di clemenza, senza violare i limiti della misura stessa per difetto o per eccesso. (prima parte; Conf 103528, 103914, anno 1967; 102463 ed ivi citata, (anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 582, Cod. Proc. Pen. art. 593, Cod. Pen. art. 174 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)