diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 160 del 17/01/1985 Cc. (dep. 07/02/1985) Rv. 167779 - 01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO DELLE PENE - INTANGIBILITÀ - DEROGA - CONDIZIONE - SCIOGLIMENTO DEL CUMULO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167779-01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO DELLE PENE - INTANGIBILITÀ - DEROGA - CONDIZIONE - SCIOGLIMENTO DEL CUMULO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Il principio della intangibilità del cumulo delle pene trova deroga quando determinati benefici non possono essere applicati se non in rapporto ad una distinta ed autonoma valutazione dei singoli reati e delle singole pene. Infatti, le norme concernenti il cumulo non si possono mai risolvere in un danno per il condannato, nel cui interesse sono previste al fine di evitare un possibile pregiudizio derivante dall'autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati. Pertanto, il cumulo deve essere sciolto quando, dal separato esame delle singole componenti della pena unica, possa derivare per il condannato un qualche beneficio, in quanto l'individualità della singola pena sopravvive in ogni caso in cui determinati effetti negativi siano collegati solo alle singole pene e non siano altrimenti determinabili se non in rapporto ad una loro autonoma e distinta valutazione. (fattispecie in tema di liberazione anticipata). (V mass n 142752; (V mass n 137443; (V mass n 104572, ma più in termini; (V mass n 103914).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 582

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)