Sez. 6, Sentenza n. 16833 del 20/09/1989 Ud. (dep. 01/12/1989) Rv. 182734 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - CONDANNA DELL'IMPUTATO AL PAGAMENTO - CORRELAZIONE NON ALLA SOCCOMBENZA, MA ALLA CONDANNA PENALE - FATTISPECIE DI EQUIPARAZIONE ALLA CONDANNA PENALE.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - CONDANNA DELL'IMPUTATO AL PAGAMENTO - CORRELAZIONE NON ALLA SOCCOMBENZA, MA ALLA CONDANNA PENALE - FATTISPECIE DI EQUIPARAZIONE ALLA CONDANNA PENALE.*
La condanna dell'imputato al pagamento delle spese è correlata non già alla "soccombenza", bensì alla condanna penale, alla quale, sotto un profilo logico, va equiparata la reformatio in peius della sentenza di primo grado su gravame del pubblico ministero con la esclusione di un beneficio erroneamente concesso dal primo giudice, dovendosi tale esclusione intendere quale effetto immediato della sentenza di condanna dell'imputato. (Conf mass n 151204).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)